L'articolo 45 dell'OETV. (Ordinanza concernente le esigenze tecniche per i veicoli stradali) prevede che i veicoli a motore e i rimorchi che circolano all'estero siano muniti di una sigla distintiva sulla nazionalità - ossia l'adesivo CH - ben visibile sulla parte posteriore del veicolo.
Quest’obbligo deriva dalla Convenzione sulla circolazione stradale di Vienna (1968) ratificata dalla Svizzera. Questo trattato internazionale prevede anche la possibilità d’integrare il segno distintivo della nazionalità nella targa d’immatricolazione, com’è il caso per il formato delle targhe europee.
Per quanto riguarda la Svizzera, la presenza della bandiera nazionale sulle targhe non soddisfa le esigenze della Convenzione e non è quindi riconosciuta come segno distintivo. L'adesivo CH resta dunque obbligatorio.
L'adesivo CH, o la sua versione magnetizzata, è disponibile nella maggior parte dei Centri di Contatto del TCS, nei grandi centri commerciali e nelle stazioni di servizio in Svizzera. Per chi non vuole circolare in Svizzera con un adesivo contrassegnante la nazionalità, si consiglia di optare per la versione magnetica del «CH», da poter apporre sul retro del veicolo quando ci si reca all'estero e togliere di nuovo una volta rientrati. Per le auto senza lamina posteriore c’è anche una variante statica.
La legge prevede che l'adesivo CH rispetti le seguenti dimensioni:
Attenzione a non scegliere un adesivo con dimensioni inferiori, in quanto non rispetta le norme legislative e non è quindi legalmente valido. Inoltre dev'essere collocato in posizione orizzontale per rapporto al suo asse principale e la sua distanza dal suolo dev'essere compresa tra 0.20 m e 1.50 m.
Molti automobilisti svizzeri non sono mai stati multati e presuppongono quindi di poter viaggiare senza l'adesivo che definisce la nazionalità. Ci risultano molti casi di persone multate all'estero per mancanza dell'adesivo CH della nazionalità sul retro della vettura.