La valutazione dell'Avv. Luca Pestelacci, Membro comitato TCS Gruppo del Mendrisiotto.
Come pubblicato da alcuni media, verso la fine dell’anno 2021, decine di conducenti che durante gli ultimi 3 mesi del 2016 si erano dovuti sottoporre ad esami o visite presso il Medico del Traffico (dr.ssa Mariangela De Cesare), hanno ricevuto una missiva intitolata “Complemento fattura”. Tramite questa richiesta, la dr.ssa Mariangela De Cesare chiede ai malcapitati di pagare l’IVA in relazione alle prestazioni effettuate. La vicenda è già stata oggetto di un formale atto parlamentare, depositato dal Gran Consigliere Massimiliano Robbiani, e spetterà al Consiglio di Stato fornire le relative risposte. Intervistata dai media, la dr.ssa Mariangela De Cesare si è giustificata con una consulenza sbagliata dei propri fiduciari, rispettivamente con la lentezza con la quale è stata emessa la decisione di tassazione dall’AFC nei suoi confronti.
Ma la vera domanda che tutti i nostri soci, e non solo, ai quali è stato recapitato il complemento fattura dalla dr.ssa Mariangela De Cesare devono porsi è: devo pagare l’importo richiesto? La risposta, secondo il sottoscritto legale, è NO.
Per giustificare il proprio complemento fattura, la dr.ssa Mariangela De Cesare cita l’art. 10 della Legge federale concernente l’imposta sul valore aggiunto (LIVA). Anche se questa legge effettivamente definisce i beni e servizi assoggettati all’imposta sul valore aggiunto, si tratta di norme di diritto pubblico, direttamente applicabili ai rapporti tra lo Stato (AFC) e il contribuente IVA (in questo caso, la dr.ssa Mariangela De Cesare). Pure inapplicabile l’art. 42 cpv. 1 LIVA, citato dalla dr.ssa Mariangela De Cesare in risposta alle missive di alcuni malcapitati, che regola la prescrizione del diritto di tassazione dello Stato, e non del privato.
Al contrario, i rapporti tra la dr.ssa Mariangela De Cesare e il privato che ha dovuto sottoporsi ad un esame o visita presso il Centro medico del traffico sono, di principio, regolati dal diritto privato, ed in particolare dalle normative relative ai contratti. Valutando la fattispecie secondo le norme di diritto privato, si giunge alla conclusione che la dr.ssa Mariangela De Cesare non può richiedere retroattivamente l’IVA da lei dovuta, trattandosi di una modifica unilaterale della tassa peritale, detto altrimenti del prezzo della verifica. Tramite la propria fatturazione anticipata, la dr.ssa Mariangela De Cesare richiedeva infatti ai conducenti di veicoli a motore il pagamento di un importo specifico, senza menzionare alcunché riguardo all’IVA. Di conseguenza, il conducente obbligato a sottoporsi alla verifica dell’idoneità alla guida poteva in buona fede ritenere che la tassa pagata era, se del caso, pure comprensiva dell’IVA.
In conclusione, le parti si erano accordate circa una determinata mercede per la verifica di idoneità alla guida, e questa non può essere modificata unilateralmente, anche nel caso la dr.ssa Mariangela De Cesare non era al corrente di essere assoggetta all’IVA. La tassa sul valore aggiunto è infatti parte integrante del prezzo, e l’uso in Svizzera è che il prezzo o la mercede indicata al consumatore o cliente, senza alcuna riserva, è comprensiva di IVA. Se vi vedete di conseguenza recapitare il complemento fattura dalla dr.ssa Mariangela De Cesare non procedete immediatamente al pagamento, ma piuttosto rivolgetevi ad uno specialista, il quale potrà verificare, avendo accesso a tutte le informazioni del caso, il vostro obbligo di pagamento, ed eventualmente contestare la richiesta.