Comportamento
Il proprietario di un edificio o di
un’altra infrastruttura, quale una strada, è tenuto a risarcire i danni
cagionati da vizio di costruzione o da difetto di manutenzione (art. 58
CO). Per proprietario si intende, nel caso di una strada pubblica,
quell’ente (ad esempio il Comune, il Cantone, la Confederazione) che è
responsabile per la costruzione e la manutenzione della stessa.
Rete stradale
Il proprietario della strada non
risponde di ogni imperfezione del manto stradale, ma solo se il difetto
non garantisce la necessaria sicurezza per gli utenti che prestano la
dovuta attenzione e che circolano a velocità adeguata. Questo in quanto
va considerata l’estensione della rete stradale che non permette un
controllo come si avrebbe nell’ambito della manutenzione di un edificio.
Mancanze
Ecco che il proprietario risponde sempre e solo se si poteva ragionevolmente pretendere da lui, tenendo conto anche di aspetti temporali e di risorse finanziarie, che un determinato difetto andava riparato. Incidono poi anche fattori quali la posizione della buca e in particolare, lo scopo al quale l’opera è destinata. Ad esempio, il Tribunale Federale ha deciso pochi anni fa che un tombino infossato fino a 4-5 cm situato al centro della carreggiata in una strada secondaria del Comune di Airolo non rappresenta un difetto dell’opera tale da responsabilizzare il Comune (DTF 4D_125/2010). Evidentemente lo stesso difetto non sarebbe accettabile in una strada principale trafficata.
È poi possibile far ricadere parte della responsabilità sull’utente della strada, il quale deve prendere le necessarie precauzioni ed evitare ad esempio le buche facilmente visibili.
Se si ritiene che siano adempiuti i presupposti di cui sopra, è
necessario notificare il danno il più presto possibile al proprietario
dell’opera allegando fotografie del difetto (da scattare subito dopo il
sinistro) e un preventivo per la riparazione dei danni. In caso di risposta negativa da parte del proprietario o se le
condizioni di cui sopra non sono adempiute, andrà valutata l’alternativa
di annunciare il caso all’assicurazione casco totale, che risponde per
questi danni, al netto della franchigia contrattuale.