Nelle strade pubbliche in prossimità di boschi o
foreste gli incidenti con animali selvatici sono inevitabili,
soprattutto in primavera quando gli animali si spostano per
l’accoppiamento oppure quando i giovani cuccioli vanno in esplorazione
dell’ambiente circostante. Tale pericolo si corre anche in autunno,
quando la circolazione stradale, soprattutto legata agli spostamenti
professionali, si svolge prevalentemente all’imbrunire.
Cosa dice la legge?
Per
il diritto della circolazione stradale gli animali sono considerati
delle cose. In generale, in caso di incidente, in presenza di «soli»
danni materiali, il danneggiatore è tenuto a notificare al danneggiato
il sinistro fornendogli il proprio nome e indirizzo. Quando ciò non è
possibile, colui che cagiona un incidente è tenuto a darne notizia senza
indugio alla polizia (come previsto dall’art. 51 cpv. 3 LCStr.). Nel
caso di incidenti con animali selvatici occorre informare l’Ufficio
della natura e del paesaggio oppure la polizia. Chiunque violi questo
obbligo di informazione può essere sanzionato con la multa (art. 92 cpv.
1 LCStr). Qualora la mancata informazione abbia altresì prolungato
l’agonia dell’animale, l’autore dell’incidente potrà essere anche
querelato per maltrattamento degli animali ai sensi della legge sulla
protezione degli animali.
L'assicurazione si assume i costi per le riparazioni?
Dalle conseguenze finanziarie di un incidente con un animale selvatico, ci si può tutelare stipulando un’assicurazione casco che copra espressamente danni derivanti dalla collisione diretta con animali selvatici e pure i danni cagionati da una manovra di evasione per evitare una collisione. Pertanto in caso di collisione con un animale selvatico, l’annuncio all’Ufficio della natura e del paesaggio o alla polizia non ha valenza unicamente nell’ambito delle eventuali conseguenze amministrative o penali in caso di omissione, ma anche a livello di prova per ottenere la copertura del danno dalla propria assicurazione.