Danni materiali
Secondo la Legge federale sulla
circolazione stradale (LCStr), in caso di incidente dove si sono
verificati solo danni materiali, il responsabile deve avvisare
immediatamente il danneggiato, indicando il proprio nome e l’indirizzo.
Qualora ciò non fosse possibile, l’autore del danno deve darne
immediatamente notizia alla polizia (cfr. art. 51 cpv. 3 LCStr). Chi
viola questo obbligo è punibile con una multa e, in casi particolari,
con sanzioni più severe.
Biglietto da visita
Secondo la giurisprudenza del
Tribunale federale, lasciare il proprio biglietto da visita,
rispettivamente indicare su un foglio il proprio nome, indirizzo e
numero di telefono, non è tuttavia sufficiente, poiché l’autore deve
fornire anche indicazioni relative alla tipologia e all’entità del danno
causato. In ogni caso anche fornendo tali ragguagli sul biglietto da
visita non si può essere certi che l’informazione giunga al proprietario
del veicolo, non potendo il responsabile presupporre che il proprio
biglietto si troverà ancora sul parabrezza al ritorno del danneggiato
(cfr. DTF 91 IV 22 e 6S.281/2004). Il Tribunale federale è stato interpellato anche par il caso di un
automobilista che ha danneggiato nottetempo il veicolo di un vicino
molto anziano. Avendo ritenuto opportuno di non svegliarlo a quell’ora,
ne ha dato però immediatamente notizia ai vicini del proprietario e ha
contattato quest’ultimo solo il pomeriggio successivo. Secondo il Tribunale federale l’autore del danneggiamento ha così
facendo violato il proprio obbligo di segnalazione (DTF 6B.479/2007).
Notizia alla polizia
Tenuto conto delle norme applicabili e della giurisprudenza del Tribunale federale, occorre quindi adempiere in maniera puntuale al proprio obbligo di comunicare l’eventuale danno al proprietario del veicolo danneggiato oppure alla polizia, onde evitare sanzioni.