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Segnaletica stradale e norme del traffico

«Se non si rispetta una norma della circolazione perchè il cartello stradale è coperto da neve, si rischia lo stesso di essere sanzionati?»

L'esperto TCS Protezione giuridica

Cosa dice la legge?

L’art. 27 cpv. 1 LCStr impone agli utenti l’obbligo di rispettare la segnaletica verticale e le demarcazioni stradali, nonché di seguire le indicazioni delle autorità preposte. La violazione di questi obblighi comporta delle conseguenze sia di tipo amministrativo (ad esempio revoca della licenza di condurre), sia di tipo penale (multa, ecc.). L’inosservanza della segnaletica e delle demarcazioni è tuttavia punibile unicamente quando l’automobilista, prestando la dovuta attenzione che la guida richiede, riesce a vederle. Non è questo il caso di una demarcazione stradale totalmente coperta da neve e, quindi non visibile.

Differenza tra segnaletica stradale e demarcazione stradale

La situazione cambia invece quando ci si trova di fronte a una segnaletica composta sia da cartelli verticali, che da demarcazioni sul manto stradale, soprattutto laddove solo una parte non risulta visibile (ad esempio la demarcazione sulla strada). Di regola è il cartello ad imporre all’automobilista l’osservanza di un determinato obbligo, mentre la segnaletica sulla strada si limita a descriverne con esattezza l’ubicazione (è ad esempio il caso del cartello «dare la precedenza», ove la segnaletica orizzontale indica con esattezza il luogo esatto in cui vale l’obbligo). Secondo il Tribunale federale un cartello di «stop», o di «dare la precedenza », deve essere osservato anche quando la segnaletica orizzontale non è visibile (cfr. art. 75 cpv. 2 OSStr; DTF 110 IV 39).

Nel caso contrario, ove sia visibile solo la demarcazione stradale e manchi ad esempio il cartello, l’automobilista è comunque tenuto a prestare attenzione in virtù delle regole generali della circolazione stradale e in difetto di ciò vi è il rischio di incorrere in una sanzione. Lo stesso vale, secondo il Tribunale federale (DTF 108 IV 51), nel caso in cui non risulti visibile il cartello «divieto di posteggio», quando la demarcazione sulla strada rende chiaramente riconoscibile tale divieto.

TCS Protezione giuridica
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